Unificazione Patenti - D.M. 21/07/2005

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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 21 luglio 2005

Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

concernente l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della

attività radioamatoriale.

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle

comunicazioni elettroniche», in particolare il titolo III, capo VII;

Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

concernente «Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio

dell'attività radioamatoriale»;

Visto, altresì, l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto l'art. 25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle

radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle amministrazioni degli Stati

contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in

recetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;

Vista la raccomandazione CEPT 61-02, adottata dalla CEPT il 6 febbraio

2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce

il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nell'alinea precedente;

Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni

radioamatoriali, sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR

61-02 nel senso di eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle

trasmissioni radio del codice Morse;

Visto l'art. 220, comma 2, lettera a), del codice delle comunicazioni

elettroniche che conferisce al Ministero delle comunicazioni il potere di

apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26 dianzi

citato;

decreta:

Art. 1. Patente.

1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse.

2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui

allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice

delle comunicazioni elettroniche» vengono unificate nell'unica patente di classe A.

Art. 2. Esami.

1. In conformità di quanto previsto della raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli

esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova

scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub

allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta

multipla.

Art. 3. Nominativo

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso

delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, conservano i rispettivi nominativi

fatta salva la possibilità per i titolari delle autorizzazioni di classe B di

chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il

cambio del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il Ministro: Landolfi

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